Art. 53 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: art. 52 disp.att.c.p.p. vai all'articolo successivo: art. 54 disp.att.c.p.p.

art. 53 disp.att.c.p.p. (Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari) approfondisci

1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria.