Art. 52 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 52 disp.att.c.p.p. (Citazione dell'interprete)
1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.