Art. 523 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 522 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 524 c.p.c.

Art. 523 c.p.c. (Unione di pignoramenti) approfondisci

L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale.