Art. 522 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 522 c.p.c. (Compenso del custode)
Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.
Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.