Art. 522 c.p.p.

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Art. 522 c.p.p. (Nullità della sentenza per difetto di contestazione ) approfondisci

1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità. 2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante. Capo V DISCUSSIONE FINALE