Art. 522 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 522 c.p.p. (Nullità della sentenza per difetto di contestazione )
1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità. 2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante. Capo V DISCUSSIONE FINALE