Art. 51 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 51 c.c. (Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente)
Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.