Art. 505 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 505 c.p.p. (Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato)
1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti.