Art. 504 c.p.p.

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Art. 504 c.p.p. (Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni ) approfondisci

1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.