Art. 504 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 504 c.p.p. (Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni )
1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.