Art. 49 DPR 917-1986

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 48-bis DPR 917-1986 vai all'articolo successivo: Art. 50 DPR 917-1986

Art. 49 DPR 917-1986 (Redditi di lavoro dipendente) approfondisci

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano d rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.