Art. 497 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 496 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 498 c.p.c.

Art. 497 c.p.c. (Cessazione dell'efficacia del pignoramento) approfondisci

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.