Art. 496 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 496 c.p.c. (Riduzione del pignoramento)
Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.