Art. 497 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 497 c.p. (Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati)
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.