Art. 497-bis c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 497-bis c.p. (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi)
Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.