Art. 48 DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 48 DLT 385-1993 (Credito su pegno) approfondisci

1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

* vai all'articolo precedente: Art. 47 DLT 385-1993 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)
* vai all'articolo successivo: Art. 49 DLT 385-1993 (Assegni circolari)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.