Art. 48 DLT 385-1993
Da Diritto Pratico.
Art. 48 DLT 385-1993 (Credito su pegno)
1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.
* vai all'articolo precedente: Art. 47 DLT 385-1993 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)
* vai all'articolo successivo: Art. 49 DLT 385-1993 (Assegni circolari)