Art. 489 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 489 c.p.p. (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare)
1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.
2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.