Art. 490 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 490 c.p.p. (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente 215 )
1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame. 215