Art. 480 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.