Art. 473-bis.29 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 473-bis.29 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti)
Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.