Art. 473-bis.29 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 473-bis.29 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti) approfondisci

Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.