Art. 473-bis.28 c.p.c.

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Art. 473-bis.28 c.p.c. (Decisione della causa) approfondisci

Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a sè l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:
a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.