Art. 45 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 44 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 46 c.c.

Art. 45 c.c. (Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto) approfondisci

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. 45
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore.