Art. 456 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 456 c.p. (Circostanze aggravanti) approfondisci

Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.