Art. 456 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 456 c.p. (Circostanze aggravanti)
Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.