Art. 455 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 454 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 456 c.p.

Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) approfondisci

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.