Art. 453 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 452 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 454 c.p.

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) approfondisci

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 :
1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.