Art. 452 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica)
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito :
1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte ;
2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo ;
3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.