Art. 451 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 451 c.c. (Forza probatoria degli atti) approfondisci

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.