Art. 450 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 450 c.c. (Pubblicità dei registri dello stato civile)
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.