Art. 450 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 450 c.c. (Pubblicità dei registri dello stato civile) approfondisci

I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.