Art. 45-bis disp.att.c.p.p.

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art. 45-bis disp.att.c.p.p. (Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza) approfondisci

1. Nei casi previsti dell'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.
2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6.