Art. 44 RD 1669-1933

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Art. 44 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo.
Quando manchi tale indirizzo deve essere presentata per il pagamento:
1) al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso ;
2) al domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso ;
3) al domicilio dell'indicato al bisogno.