Art. 43 RD 1669-1933

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Art. 43 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso, o a certo tempo data, o vista, deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.
La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.