Art. 42 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 42 c.p.p. (Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione)
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.