Art. 426 c.p.c.

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Art. 426 c.p.c. (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale) approfondisci

Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria.
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.