Art. 425 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 425 c.p.c. (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni) approfondisci

sindacali).
Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.