Art. 426 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 426 c.c. (Durata dell'ufficio) approfondisci

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.