Art. 426 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 426 c.c. (Durata dell'ufficio)
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.