Art. 425 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 425 c.c. (Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato)
L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.
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