Art. 425 c.c.

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Art. 425 c.c. (Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato) approfondisci

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.
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