Art. 421 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 421 c.p. (Pubblica intimidazione) approfondisci

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.