Art. 420 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 420 c.p. (Attentato a impianti di pubblica utilit)
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.