Art. 408 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 408 c.p.c. (Decisione)
Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire cento se la sentenza impugnata è del conciliatore, di lire centocinquanta se è del pretore, di lire trecento se è del tribunale e di lire seicento in ogni altro caso.