Art. 407 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 407 c.p.c. (Sospensione dell'esecuzione)
Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.