Art. 400 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 400 c.p.p. (Provvedimenti per i casi di urgenza )
1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.