Art. 399 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 399 c.p.p. (Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini )
1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.