Art. 3 DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 3 DLT 385-1993 (Ministro dell'economia e delle finanze) approfondisci

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

* vai all'articolo precedente: Art. 2 DLT 385-1993 (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)
* vai all'articolo successivo: Art. 4 DLT 385-1993 (Banca d'Italia)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.