Art. 391-quater c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 391-quater c.p.p. (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione)
1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. 2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. 3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.