Art. 37 RD 1669-1933

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Art. 37 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.