Art. 36 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 36 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento.
È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.
Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.
L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.