Art. 37 DLT 385-1993
Da Diritto Pratico.
Art. 37 DLT 385-1993 (Utili)
1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.
* vai all'articolo precedente: Art. 36 DLT 385-1993 (Fusioni)
* vai all'articolo successivo: Art. 38 DLT 385-1993 (Nozione di credito fondiario)