Art. 378 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 376 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 379 c.p.c.

Art. 378 c.p.c. (Deposito di memorie) approfondisci

Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza.
Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza.