Art. 376 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 374 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 378 c.p.c.

Art. 376 c.p.c. (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni) approfondisci

Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza.
All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio.