Art. 375 c.p.c.
Art. 375 c.p.c. ()
Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonchè nei casi di cui all'articolo 391-quater.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;
1-bis) dichiarare l'improcedibilità del ricorso;
2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197;
3)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione , salva l'applicazione del primo comma;
4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale;
4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma;
4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.