Art. 371 c.p.c.
Art. 371 c.p.c. (Ricorso incidentale)
La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.
La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione.
Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.
Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso entro quaranta giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma.
Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.