Art. 34 RD 267-1942
Art. 34 RD 267-1942 (Deposito delle somme riscosse)
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purchè sia garantita l'integrità del capitale.
La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169.
Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.